Statuto Associazione Note Colorate


Statuto Associazione Note Colorate

Art. 1 – Nome e Sede
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un’associazione denominata “Associazione Note Colorate” con sede presso il domicilio del Presidente.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione Note Colorate ha lo scopo di promuovere la cultura ed in particolare la musica come centro del percorso educativo della persona e di occuparsi di ogni altra attività connessa con lo scopo sociale mediante:
a) l’attivazione di corsi di musica individuali e collettivi;
b) l’organizzazione di eventi musicali e culturali quali ad esempio saggi e concerti;
c) l’elaborazione di progetti interculturali e interdisciplinari.
Art. 3 – Mezzi, contributi sociali.
Per il perseguimento delle finalità, l’Associazione dispone:
– della quota annuale dei soci la quale viene stabilita nell’ambito della direzione;
– eventuali altre risorse quali: donazioni, legati, erogazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni di qualsiasi natura ecc.
Art. 4 – Soci
Può diventare socio dell’Associazione ogni persona – fisica o giuridica – che ne condivide gli scopi e che versa la tassa sociale annuale.
L’Ufficio Amministrativo decide sull’ammissione, che può essere rifiutata senza indicazione di motivi.
L’uscita di un socio può aver luogo solo per la fine del mese di luglio di ogni anno (secondo il calendario scolastico) con un preavviso di almeno 30 giorni.
E’ escluso dall’Associazione il socio che, dopo diffida, non paga la tassa sociale. L’esclusione di un socio può essere pronunciata dall’Ufficio Amministrativo in caso di violazione degli obblighi societari; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni dall’assemblea.
Art. 5 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea sociale;
b) l’Ufficio Amministrativo (Direzione) per la funzione di organo esecutivo ai sensi dell’art. 69 del CCS;
c) l’Ufficio di controllo (Ufficio di revisione).
Art. 6 – L’Assemblea Sociale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea sociale e si compone di tutti i soci dell’Associazione. Un’Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.
L’Ufficio Amministrativo può inoltre convocare delle assemblee straordinarie ogni qualvolta lo ritenesse necessario. Ciò vale pure qualora tale convocazione fosse richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci.
I soci vengono invitati all’Assemblea sociale in anticipo di 3 settimane, a mezzo e-mail con allegato l’ordine del giorno.
L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):
a) L’alta vigilanza sull’operato dell’Ufficio Amministrativo e sugli scopi sociali.
b) Elezione o revoca della Direzione (art. 69 CC).
c) Elezione o revoca dell’Ufficio di revisione.
d) La modifica eventuale degli statuti con decisione presa alla maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci presenti.
e) Approvazione della contabilità.
f) La deliberazione su tutti gli oggetti che le vengono sottoposti dall’Ufficio Amministrativo e sulle proposte avanzate da almeno un terzo (1/3) dei soci e depositate presso l’Ufficio Amministrativo almeno quattro (4) settimane prima dell’Assemblea;
g) L’esclusione di singoli soci.
Art. 7 -L’Ufficio Amministrativo (Direzione)
L’Ufficio Amministrativo è l’organo esecutivo. E’ composto da tre a cinque membri, nominati dall’Assemblea.
L’Ufficio Amministrativo rappresenta l’Associazione all’esterno e gestisce le attività in corso ed ha i seguenti compiti:
a) Le deliberazioni su tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione e ai beni dell’Associazione. L’U.A. può delegare questa competenza a uno o più soci alle condizioni che saranno stabilite secondo la natura e l’importanza dell’oggetto; il socio delegato renderà conto del suo operato in forma scritta, sia con rapporti parziali che alla fine del proprio incarico.
b) La nomina delle persone incaricate della cura degli stabili e delle iniziative particolari che vengono realizzate e la vigilanza sul loro operato.
c) Tutte le decisioni nelle materie che non rientrano nella competenza degli altri organi.
I membri dell’Ufficio Amministrativo sono nominati ogni due anni e sono rieleggibili.
L’Ufficio Amministrativo attribuisce le cariche al proprio interno e designa il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore Amministrativo.
Art. 8 – L’Ufficio di Controllo (Ufficio di Revisione)
L’Ufficio di controllo sarà composto da due persone, che non devono essere necessariamente soci, nominate annualmente, rinnovabili. Esse possono essere anche persone giuridiche.
L’Ufficio di controllo ha lo scopo di verificare l’andamento finanziario dell’Associazione: presenterà ogni anno, in vista dell’Assemblea Generale Ordinaria, depositandolo dieci giorni prima presso l’Ufficio amministrativo, un rapporto scritto sulla gestione annuale e sulla situazione finanziaria generale dell’Associazione.
Se sottoposta a revisione limitata, con il consenso di tutti i soci, l’Associazione può rinunciare all’organo di revisione in presenza di una media annua di posti di lavoro a tempo pieno non superiore a 10.
Art. 9 – Firma
L’Ufficio Amministrativo designa le persone autorizzate a firmare e le modalità di firma.
Art. 10 – Responsabilità’
II patrimonio sociale è l’unica garanzia delle obbligazioni assunte dall’Associazione. I soci della stessa non incorrono in nessuna responsabilità personale.
Art. 11 – Personalità’
L’Associazione secondo necessità può usufruire della personalità giuridica.
Art. 12 – Periodo Di Gestione
L’anno amministrativo si apre il 1° agosto e si chiude il 31 luglio.
Art. 13 – Scioglimento
L’Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un ente, designato dall’Assemblea, avente scopi simili a quelli dell’Associazione.
Art. 14 – Dipendenti
I dipendenti dell’Associazione possono partecipare, qualora invitati, alle Assemblee e alle riunioni della Direzione per esprimere la loro opinione sulle trattande, ma non hanno diritto di voto.
Art. 15 – Direttive Pedagogiche
Le direttive pedagogiche, le linee di insegnamento e l’impostazione delle attività che coinvolgono i partecipanti ai corsi proposti dall’Associazione sono di competenza dei docenti che si riuniscono regolarmente secondo le necessità e le modalità che saranno disciplinate dall’Assemblea su proposta della Direzione.
Art. 16 – Entrata in Vigore
I presenti statuti sono accettati nell’ambito dell’Assemblea Costitutiva.
Art. 17 – Norme Supplettorie
Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le norme del titolo secondo del Codice Civile Svizzero.

Origlio, 9 marzo 2016